Dossier Assicurazione RC auto

Il risarcimento del danno e i prezzi delle polizze

La Camera il 25 giugno 2013 ha approvato le mozioni Boccuzzi n. 1-00099, Gigli n. 1-00102 e Costa n. 1-00103 e la risoluzione Di Lello n. 6-00017, con le quali si impegna il Governo a sospendere l'iter di approvazione del decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto il regolamento recante le tabelle per il risarcimento del danno biologico (ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005) fino all'espletamento di un approfondito ma rapido confronto nelle Commissioni parlamentari competenti.

Si evidenzia che la Commissione Giustizia della Camera il 12 settembre 2013 ha avviato l'esame della proposta di legge Bonafede ed altri (A.C. 1063) volta a introdurre modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005), concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. A tale proposta sono allegate delle tabelle per la determinazione del risarcimento.

In attuazione delle mozioni approvate e al fine di orientare meglio l'attività regolamentare del Governo su queste complesse tematiche, il 12 settembre 2013 la Commissione Finanze ha avviato la discussione delle risoluzioni n. 7-00060 Gutgeld e altri e n. 7-00097 Pesco e altri, relative alle tematiche concernenti il meccanismo per il risarcimento dei danni biologici derivanti da sinistri nell'ambito dell'assicurazione RC auto, nonché le misure in materia di prezzi delle polizze. In particolare con le risoluzioni si intende coniugare l'obiettivo di ridurre complessivamente i costi gravanti sul sistema assicurativo e sulla collettività, con l'esigenza imprescindibile di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a vedersi pienamente riconosciuto un esaustivo risarcimento per il danno biologico subito. Un altro obiettivo è di prevedere che le nuove tabelle siano omogenee rispetto agli orientamenti in materia adottati negli altri Paesi europei più avanzati, anche al fine di ridurre l'anomala sproporzione tra l'ammontare dei costi sopportati in Italia per le lesioni da incidentalità e quelli che si registrano nel resto dell'Europa.

Sull'argomento è stato avviato un ciclo di audizioni informali. Sono intervenuti, finora: l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Federcarrozzieri, la Commissione per la responsabilità civile dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA), le Associazioni delle vittime della strada, l'IVASS.

ANIA afferma che nel 2012 il prezzo medio della polizza è stato di 560 euro. La componente più consistente del prezzo finale è attribuita ai costi dei risarcimenti e agli oneri fiscali e parafiscali, che nel complesso incidono per quasi l'80%. In particolare, nell'ambito dei danni alle persone, i risarcimenti per lesioni gravi e per decessi rappresentano il 46% del costo totale dei risarcimenti. L'ANIA ritiene che l'approvazione della tabella nazionale nell'ultima versione del D.P.R. rappresenterebbe un vantaggio per la collettività in termini di costi assicurativi: essa fornirebbe alle imprese di assicurazione elementi di certezza duraturi per il calcolo delle riserve sinistri, il cui ammontare è decisivo per la stima del fabbisogno tariffario e si rifletterebbe direttamente, dunque, sul livello dei prezzi. L'ANIA stima che l'introduzione di tale tabella determini una immediata riduzione tariffaria nell'ordine del 3-5%.

Federcarrozzieri (Federazione dei carrozzieri indipendenti) critica le misure che prevedono, in alternativa al risarcimento in forma specifica presso un riparatore convenzionato, un risarcimento per equivalente in misura ridotta rispetto al danno patito. In tal modo l'assicuratore avrebbe la facoltà e il potere di decidere le condizioni di mercato dell'autoriparazione, riducendo i già residui margini di impresa, con la conseguenza di un abbassamento degli standard qualitativi e di sicurezza delle riparazioni. Federcarrozzieri sostiene che la creazione di un percorso obbligato, o comunque privilegiato, verso le imprese fiduciarie spingerà le imprese indipendenti fuori dal mercato, togliendo capacità contrattuale al sistema. In sostanza l'artigiano carrozziere verrebbe trasformato in terzista, sotto il diretto controllo del sistema assicurativo, con il conseguente impoverimento di tutto il settore della riparazione. CNA, Confartigianato e Casartigiani hanno espresso la medesima contrarietà all'introduzione di meccanismi che incentivino il risarcimento in forma specifica presso aziende convenzionate con le compagnie assicurative e alla penalizzazione del risarcimento per equivalente.

L'Organismo unitario dell'Avvocatura italiana afferma un'assoluta contrarietà ad ogni tentativo di ridurre i risarcimenti ai danneggiati da circolazione stradale e da errori medici mediante ipotesi di tabellazione al ribasso dei valori risarcitori del danno alla persona. Ogni altra ipotesi che tenda a regolamentare in maniera difforme rispetto alle tabelle milanesi (richiamate dalla Cassazione con la sentenza n. 12408 del 2011) il sistema di risarcimento del danno alla persona in RC auto rispetto al generale sistema della responsabilità civile, per di più limitando verso il basso i risarcimenti, è considerata come una limitazione risarcitoria della tutela di diritti fondamentali ed inviolabili quali salute e personalità.

I Rappresentanti delle Associazioni delle vittime della strada hanno ribadito la loro contrarietà all'approvazione di tabelle che prevedano dei risarcimenti inferiori a quelli contemplati dalla tabella del Tribunale di Milano. L'obiettivo di ridurre le tariffe della RC auto deve essere perseguito attraverso l'impegno affinché diminuiscano gli incidenti stradali che, ad ogni buon conto, sono diminuiti del 38% negli ultimi dieci anni. Si segnala il link alla registrazione integrale dell'audizione.

L'IVASS ha evidenziato come la norma che ha imposto l'accertamento clinico strumentale obiettivo per il risarcimento delle lesioni personali di minore gravità (articolo 32 del D.L. n. 1 del 2012) sta producendo effetti positivi per il sistema in termini di riduzione dei costi: una verifica svolta dall'Istituto, su dati Consap, per misurarne gli effetti mostra che nel 2012, dopo l'introduzione dei nuovi criteri, il numero dei sinistri (partite di danno) è sceso, rispetto al 2011, del -25% mentre il relativo costo medio è passato da 2.056 euro a 1.603 euro (-22%). Con riferimento al risarcimento per le macrolesioni, l'IVASS suggerisce di approvare la tabella già definita per disciplinare il danno biologico standard e contemporaneamente di inserire un nuovo comma all'articolo 138 del D.L.gs n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) che preveda il risarcimento della componente "danno morale" in percentuale del suddetto danno biologico.

L'AGCOM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) ha apprezzato la Risoluzione n. 7/00060 e la bozza di DL concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e per l'avvio del piano "Destinazione Italia", in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, ritenendo che le questioni affrontate siano di notevole importanza per innovare il settore, innescare una maggiore efficienza, pervenire a significativi contenimenti nei costi e quindi riduzioni nei prezzi finali. L'Autorità ha fornito altresì ulteriori suggerimenti in tema di: controllo e riduzione delle frodi, al fine contenere il costo dei risarcimenti; incentivi alla diffusione della c.d. scatola nera; risarcimento diretto, con il superamento del "forfait" basato sui meri costi storici; risarcimento del danno in forma specifica con la previsione di sconti sui premi. Si segnala il link alla registrazione integrale dell'audizione. Si richiama, inoltre, l'indagine conoscitiva riguardante la procedura di risarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore rc auto pubblicata dall'AGCOM il 6 febbraio 2013.

Gli interventi di liberalizzazione

Il D.L. n. 179 del 2012 ha previsto che il contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto abbia durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione; è altresì vietato il rinnovo tacito. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni. Inoltre la garanzia prestata con il contratto scaduto deve essere mantenuta operante fino a non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, fino all'effetto della nuova polizza.Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, il D.L. 179 del 2012 ha previsto la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, di uno schema di "contratto base" di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell'offrirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi (articolo 22).

Diverse disposizioni volte a rendere più concorrenziale e trasparente il settore assicurativo, al fine di ridurre il costo delle polizze anche attraverso il contrasto alle frodi, sono contenute nel D.L. n. 1 del 2012. Sono previste, ad esempio, la volontaria ispezione del veicolo e la "scatola nera" che consentono una riduzione delle tariffe, nonché una restrizione della risarcibilità per le lesioni di lieve entità alla persona. Il c.d. "decreto liberalizzazioni" ha, inoltre, introdotto l'obbligo per gli intermediari che offrono servizi e prodotti R.C. auto e natanti di informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi; in caso di inadempimento è prevista una sanzione a carico dell'impresa mandante che risponde in solido con l'intermediario. Nell'ambito del sistema bonus-malus la variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente nella misura preventivamente quantificata; la violazione di tale norma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell'IVASS.

Sul sito dell'IVASS è stato predisposto uno strumento per confrontare in maniera personalizzata,  in base alla loro convenienza economica, i preventivi R.C. auto di tutte le imprese presenti sul mercato (TuOpreventivatOre). I preventivi elaborati dal sistema sono vincolanti per le imprese per almeno 60 giorni dalla data del loro ricevimento e comunque non oltre la durata della tariffa in corso.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato il 22 febbraio 2013 ha pubblicato i risultati della indagine conoscitiva riguardante la procedura di risarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore della RC Auto, allo scopo di accertare le cause dell'andamento dei premi e dei costi, nonché di individuare le possibili implicazioni concorrenziali della disciplina attuativa della procedura di risarcimento diretto.

Risarcimento diretto

Il Codice delle assicurazioni private (articoli 149 e 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) ha introdotto e disciplinato la procedura di risarcimento diretto nell'ipotesi di sinistri tra veicoli a motore. In sostanza i danni derivanti dal sinistro sono risarciti non già dalla compagnia del responsabile, ma dalla stessa compagnia del danneggiato. Il risarcimento diretto può essere applicato solo nel caso di sinistri intercorsi tra due veicoli a motore: sono dunque esclusi i sinistri che coinvolgono un numero superiore di veicoli.

In attuazione delle predette norme è stato emanato l'apposito regolamento di disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254). Il D.P.R. n. 254 del 2006 prevede la stipula di una convenzione tra imprese per regolare i rapporti organizzativi ed economici finalizzati alla gestione del risarcimento diretto. In forza di tale disposizione è stata sottoscritta, da tutte le imprese assicurative con sede in Italia, la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento diretto - CARD. Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2007, applicandosi ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.

 Il "decreto liberalizzazioni" (D.L. n. 1 del 2012) intervenendo sul sistema del risarcimento diretto, ha introdotto un nuovo criterio, che deve essere definito dall'IVASS, per il funzionamento del sistema al fine di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese ed in particolare il controllo dei costi dei risarcimenti e l'individuazione delle frodi.

Frodi nel settore RC auto

Il D.L. n. 1 del 2012 (recependo diverse disposizioni già presenti nel testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, C. 1964, C. 3544 e C. 3589 approvato, il 30 giugno 2011, in sede legislativa dalla VI Commissione finanze della Camera) ha introdotto l'obbligo per le imprese operanti nel ramo RC auto di trasmettere all'IVASS una relazione annuale nella quale devono essere indicati: il numero dei sinistri a rischio di frodi; il numero delle denunce presentate all'autorità giudiziaria; l'esito dei conseguenti procedimenti penali; le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti.

Sulla base della relazione l'IVASS esercita i suoi poteri di vigilanza al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore. Il mancato invio della relazione è sanzionato dall'IVASS con un minimo di 10.000 ed un massimo di 50.000 euro. Le imprese sono inoltre tenute a indicare in bilancio e a pubblicare sui propri siti internet una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri conseguente alla attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta. Le imprese di assicurazione devono inoltre rendere pubblica una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

In attuazione dell'articolo 31 del D.L. n. 1 del 2012, il decreto 9 agosto 2013, n. 110 del Ministro dello sviluppo economico ha previsto le norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici. La violazione dell'obbligo di assicurazione potrà essere rilevata anche attraverso i dispositivi di controllo del traffico.

Sono previste, inoltre, la volontaria ispezione del veicolo e la "scatola nera" che rendono possibile una riduzione delle tariffe. È stabilita, inoltre, una restrizione della risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità. E' stata, infine, inasprita la normativa sanzionatoria per gli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità derivante da un incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice. Le stesse sanzioni, in quanto applicabili, sono estese ai periti assicurativi per gli accertamenti e le stime falsi di danni a cose.

Successivamente l'articolo 21 del D.L. 179 del 2012 ha attribuito all'IVASS il compito di curare la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione R.C. auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. L'IVASS ha il compito di mettere in correlazione le banche dati gestite da soggetti diversi: l'istituzione di un archivio informatico integrato dovrà evidenziare gli indici di anomalia che possano formare oggetto di successivo approfondimento da parte delle Autorità preposte e possano stimolare azioni di vigilanza sulle imprese di assicurazione e la rete dei fiduciari collegati (intermediari, consulenti, periti, liquidatori). Le banche dati da correlare restano di proprietà e in gestione di soggetti pubblici distinti. L'IVASS avrà un ruolo proattivo verso le Autorità giudiziarie per segnalare i parametri di anomalia e incentivare azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza assicurativa, eventualmente con la collaborazione delle stesse compagnie coinvolte e vittime dell'ipotesi di frode assicurativa.